Fonte : http://www.pavoni.it
Come Costituire Una Società in Nome Collettivo S.N.C.
Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio  una retribuzione come dipendente, un emolumento come  amministratore o altri tipi di compensi.  Nell’atto costitutivo, a norma dell’art. 2295 c.c. deve essere  contenuto: le generalità di ogni socio, la ragione sociale, i dati relativi  ai soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società,  la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito ed il modo di  valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme  secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di ciascun  socio agli utili ed alle perdite, la durata della società. La responsabilità dei soci per i debiti della società è da intendersi  solidale ed illimitata.  L’amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o  disgiuntivo. Nel primo tipo congiuntivo le operazioni sociali possono compiersi  solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non  sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli amministratori  possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare  un danno alla società. Nel secondo tipo disgiuntivo l’amministrazione spetta a ciascuno dei  soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto  di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia  compiuta, sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, da  calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci. Ai sensi dell’art. 2260 c.c. i diritti e gli obblighi degli amministratori  sono regolati dalle norme sul mandato; gli amministratori sono  solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli  obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la  responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti  da colpa. I creditori sociali, ai sensi dell’art. 2304 c.c. non possono pretendere,  anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei propri crediti  dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio  sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in  quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente  stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di  continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi  vi acconsentano. Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del  termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta  impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta  mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi  questa non sia ricostituita; il fallimento; le altre cause previste nel  contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di  apposizione di termine alla durata della società, la stessa è  tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il  tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni  sociali.
Per la costituzione di una Società in nome collettivo (s.n.c.) è necessario un atto Notarile. Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti per la costituzione.
Non c'è un capitale minimo necessario per la costituzione  della società e non esiste limite massimo di capitale sociale.  All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la  SNC con documento di identità valido in originale e codice fiscale o  tessera sanitaria in originale. Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti al fine di accettare la carica. Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti. Si immagini, ad esempio, la PincKo SNC con 3 soci che hanno  apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti: Socio A euro 1.000; Socio B euro 3.000; Socio C euro 6.000. La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti: Socio A 10%; Socio B 30%, Socio C 60%.
Partecipazioni in società di persone affrancate in base al bilancio Per le snc e sas in contabilità ordinaria il dato di riferimento è il  patrimonio netto al 31 dicembre 2010; perizia per le «semplificate». Per le partecipazioni in società non quotate nei mercati  regolamentati, l’art. 1, comma 6, lettera b) DM 13 dicembre 2011  prevede che l’affrancamento al 31/12/2011 possa avvenire,  alternativamente: in base alla frazione del patrimonio netto contabile risultante  dall’ultimo bilancio approvato anteriormente al 31 dicembre  2011; in base alla frazione del patrimonio netto espresso a valori  “reali” attraverso apposita perizia di stima. Qualora venga prescelta la prima tecnica di valorizzazione, frazione del patrimonio netto contabile, per le società con esercizio sociale  coincidente con l’anno solare si deve utilizzare il bilancio al 31  dicembre 2011, mentre per le società con chiusura dell’esercizio al  30 giugno si al 30 giugno 2012. Come rilevato dalla C.M. n. 188 del 16 luglio 1998 (parte “Redditi di  capitale”, 9), il riferimento al bilancio implica la valorizzazione  secondo il patrimonio netto così come risulta dal bilancio stesso,  utile o perdita compresi (voce “A” del passivo): ad esempio, sempre  considerando una partecipazione in una società con esercizio  sociale coincidente con l’anno solare, si tiene conto del patrimonio  netto contabile 2011, anche se nell’anno solare 2012 il patrimonio  stesso si è incrementato o decrementato. In occasione dell’affrancamento a suo tempo disposto dal DLgs.  461/97, era stata avanzata la possibilità di assumere, in luogo del  bilancio di esercizio, un bilancio infrannuale, approvato prima della  data in cui avveniva il cambio di regime; nella consapevolezza che si  tratta di una posizione che non risulta mai confermata da parte  dell’Amministrazione, si potrebbe quindi considerare, a titolo  esemplificativo, il patrimonio netto contabile risultante dalla situazione  patrimoniale redatta per le fusioni, ai sensi dell’art. 2501-quater del  codice civile (sempre che, beninteso, entro il 31 dicembre 2012 sia  stata assunta la decisione di fusione ex art. 2502, mediante la quale  vengono approvati il progetto e i relativi documenti accompagnatori). Soluzione favorevole nelle istruzioni al modello UNICO 99 La possibilità di valorizzare in base al bilancio, in luogo dell’apposita  perizia, le partecipazioni in società di persone, potrebbe essere  confermata alla luce dell’impostazione a suo tempo assunta dal  Ministero delle Finanze in occasione del già citato DLgs. 461/97. Nonostante i provvedimenti di legge facciano riferimento, ora come  allora, al “bilancio approvato” (locuzione che indurrebbe a ritenere  non possibile il ricorso al dato contabile, posto che nelle società di  persone non vi è, naturalmente, una formale approvazione dei conti  annuali), le stesse istruzioni al modello UNICO 99 ammettevano  queste possibilità, sia pure per le sole società di persone in  contabilità ordinaria.  Le istruzioni a UNICO 99 PF (“Criterio del valore delle partecipazioni  al 1° luglio 1998”) indicavano, in particolare, la possibilità di prendere,  quale valore rilevante, il patrimonio netto dell’ultimo bilancio, pur se  tecnicamente non approvato; si ritiene che tale impostazione possa  essere mantenuta anche ai fini dell’attuale normativa, per la quale  dovrebbe essere considerato il patrimonio netto della società di  persone al 31 dicembre 2011 (il DM 13 dicembre 2011 prevede che  la valorizzazione avvenga in base al dato del bilancio approvato – o  chiuso, mediante tale interpretazione estensiva per le società di  persone – “anteriormente” al 31 dicembre 2011, ragione per cui non è possibile prendere a riferimento il bilancio 2011. Ragioni evidenti inducono, invece, a non ritenere valida questa  impostazione per le partecipazioni in società di persone in contabilità  semplificata, per le quali è quindi obbligatorio, ai fini  dell’affrancamento, redigere un’apposita perizia di stima alla data del  31 dicembre 2011.
È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso,  occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.
Quale che sia la tecnica prescelta (patrimonio netto contabile, ovvero  perizia), lavalorizzazione avviene in base alla frazione di patrimonio  netto. Se, ad esempio, una persona fisica detiene in piena proprietà  il 15% di una srl il cui patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2011 è pari a 341.560 euro, l’affrancamento al 31 dicembre 2012 deve  essere operato sulla base del valore di 51.234 euro .
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